GLI AVVOCATI DEL DIAVOLO
Alcuni giorni fa si è sparsa voce che un terremoto avrebbe colpito la Campania; come sempre accade in casi del genere, l’annuncio dell’evento ha fatto breccia nella credulità di molti, sebbene le autorità competenti non avessero detto nulla che potesse avallare un simile allarme. Non si è ancora spenta, del resto, l’eco di quanto accaduto in Abruzzo, dove l’evento sismico della scorsa primavera era stato preannunciato, anche se in maniera alquanto approssimativa, senza che, però, gli enti preposti avessero avallato l’allarme lanciato. Il caso campano, tuttavia, va tenuto ben distinto da quello abruzzese, non solo perché il terremoto non si è verificato, ma anche perché ha assunto, sin da subito, i connotati della classica “bufala”, con un rincorrersi di voci, anche sui social network, che chiedevano conferme e spiegazioni sull’origine della notizia e domandavano orario e luogo preciso dell’evento. A coloro che diffondono notizie allarmanti va detto, però, di stare attenti, in quanto simili condotte, oltre ad essere riprovevoli sul piano morale, possono facilmente assumere rilevanza penale. E’ proprio il caso di ricordare, allora, quanto previsto dall’art. 658 del codice penale (“Procurato allarme presso l’Autorità”): “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 10 euro a 516 euro”. Nel caso di specie, evidentemente, l’informazione non è stata presa in considerazione dai soggetti indicati dalla norma (Autorità, enti ecc.), potendosi escludere, con ciò, che la diffusione della notizia infondata abbia assunto rilevanza penale; tuttavia, è bene non scherzare col fuoco, in quanto, una volta lanciato l’allarme, la situazione può degenerare, con potenziali effetti penali, imprevisti e certamente non desiderati, per coloro che, sia pure per un gioco, hanno diffuso notizie infondate.
Alessandro e Giovanni Gentile