Il ConsumaTorre

Sono tanti coloro che ricorrono al “gratuito patrocinio” per far valere i propri diritti. Tuttavia, sono ancora di più quelli che, non avendo redditi ed ignorando le leggi, rinunziano a costituirsi in giudizio, se citati da un terzo, oppure ad adire le competenti autorità giudiziarie per la difesa dei propri interessi. Tanti, infatti, non sono a conoscenza che lo Stato garantisce ai cittadini non abbienti la possibilità di essere rappresentati e difesi da un avvocato, attraverso il “gratuito patrocinio”, e che tutti i costi del procedimento cadranno a carico dello Stato medesimo. Per essere ammessi al patrocinio a spese delle Stato è necessario che il richiedente sia disoccupato, inoccupato o, comunque, il suo reddito annuo imponibile sia inferiore ad € 9.723,84. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti in un anno da ogni componente della famiglia, tranne nei casi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, come ad esempio nel caso di una separazione personale. Il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto nell’ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti o per i quali si intende agire in giudizio. Il richiedente può addirittura indicare il nominativo del legale dal quale intende farsi difendere, purchè il medesimo sia iscritto nell’elenco dei difensori abilitati. Occorre ricordare che con la sottoscrizione della relativa domanda, il richiedente certifica il proprio reddito e, pertanto, in caso di dichiarazioni mendaci, le pene a cui è sottoposto sono severe, Attenzione massima, quindi, nel momento in cui si calcola e si indica il proprio reddito. Tutti coloro che hanno bisogno di tale forma di tutela o che desiderino semplicemente delle maggiori informazioni, possono contattarci alla sede di via Cimaglia, 112, oppure telefonare, dalle 16.30 alle 19.30, al numero 081 8491273 e chiedere del sottoscritto responsabile.
Avv. Antonio Cardella
 
Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 7 dicembre 2011