Consumattorre

(a) per gli abbonati o in edicola – Oramai si viaggia in ogni periodo dell’anno e non solo in estate. Tuttavia, vuoi per impegni di lavoro, vuoi per esigenze familiari, rimane ancora quest’ultima la stagione nella quale la stragrande maggioranza degli italiani preferisce o può viaggiare. Ed allora, considerato che l’estate é oramai alle spalle, appare opportuno fornire ai lettori qualche utile indicazione. Pochi sanno che esiste il “Fondo Nazionale di garanzia del turista”, istituito per aiutare i turisti che hanno comprato una vacanza organizzata e si trovano in difficoltà per situazioni locali oggettivamente critiche come epidemie, guerre, eventi catastrofici, oppure sono vittime di un “bidone”. Tuttavia, quando si entra in un’agenzia per comprare una vacanza organizzata bisogna accertarsi in primo luogo che abbia l’autorizzazione della Regione. Se non c’é, é meglio alzare i tacchi, perché in caso di insolvenza o fallimento dell’operatore turistico il consumatore non potrà inoltrare domanda di risarcimento al Fondo. Il Fondo é pagato dagli operatori turistici, che devono stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti del turista: il 2 % dei premi versati per le polizze va ad alimentare il Fondo e viene versato direttamente dalle compagnie assicurative alle tesorerie provinciali dello Stato. Compito del Fondo, che é retto da un comitato di gestione, é: -assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato, sia in caso di fallimento dell’operatore turistico, sia in caso di accertata insolvenza, tale da non consentire, in tutto o in parte, l’osservanza degli obblighi contrattuali assunti; -organizzare il rimpatrio del turistain viaggio all’estero che si trova nelle suddette difficoltà; -assicurare la fornitura di un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari quando ci sono emergenze imputabili o meno all’organizzatore del viaggio. Per ottenere l’intervento il consumatore deve fare domanda al Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale del Turismo, Comitato di gestione del fondo Nazionale di Garanzia, via Molise, 2, Roma, allegando il contratto di viaggio in originale, copia della ricevuta del versamento della somma pagata all’agenzia turistica ed ogni altro elemento utile a provare la mancata fruizione dei servizi pattuiti. La domanda di rimborso va effettuata entro tre mesi dalla data di conclusione del viaggio.

Antonio Cardella
Presidente Unione Nazionale Consumatori Torre del Greco



Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea de La Torre 1905 in edicola il 23 settembre 2009