IL CONSUMATORRE

Oramai non si contano più i consumatori raggirati. L’Autorità antitrust ha sanzionato alcune ditte e televisioni locali che mascheravano le televendite con giochi a quiz, catturando così l’attenzione dei consumatori che telefonavano, credendo di poter vincere un premio. Ad onor del vero, nella fattispecie, norme a tutela del consumatore esistono, ma si sono mostrate inefficaci. La legge 39/2002, ad esempio, ha vietato le televendite che offendono la dignità umana o le convinzioni religiose o che comportano discriminazioni di razza, sesso, nazionalità ecc. In questi casi però, non sono previste sanzioni! La stessa legge, poi, ha vietato alle televendite di esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi, ma anche tale previsione non si comprende, perché i contratti stipulati dai minorenni non sono validi. Ancor prima, l’art. 18 del Decreto Legislativo 114/1998 ha subordinato l’attività di televendita ad una comunicazione al Comune: se l’ Ente non risponde entro 30 giorni, la televendita si intende autorizzata. Quanti sono, però, i Comuni che rispondono e, soprattutto, vigilano sulle televendite, considerato che la maggior parte di esse vanno in onda in ore notturne? Intanto continuano i raggiri e la maggior parte dei reclami riguarda la difformità del prodotto da quello mostrato in televisione. In realtà la protezione è scarsa. Vi sono, infatti, diversi trucchi per aggirare la legge. Il più comune consiste nel non consegnare la merce direttamente al consumatore ma invitare lo stesso a ritirarla e pagarla presso il negozio. In questo caso viene a cedere il diritto al ripensamento di 10 giorni perché l’acquisto è stato effettuato nei locali commerciali. Vi è, poi, il trucco degli oggetti “personalizzati”. Per esempio, il venditore offre ad un prezzo super scontato un anello o un bracciale d’oro, con l’impegno di imprimervi le iniziali di nome e cognome dell’ordinante. Ebbene, in questo preciso istante siamo stati “fregati”, perché l’oggetto venduto diventa “personalizzato” e per essi la legge non prevede il diritto di ripensamento. In molti casi, invece, il rimborso dei soldi è comunque un’odissea. La legge dice che il venditore deve restituirli entro trenta giorni dalla riconsegna, ma spesso il consumatore riceve una lettera dalla quale apprende che la merce è arrivata rotta o guasta e, quindi, il rimborso non è dovuto. Sarà vero? Chi lo sa. Intanto non ha più né la merce né i soldi. Cosa altro si aspetta per vietare le televendite?
Avv. Antonio Cardella – Presidente Unione nazionale Consumatori