GLI AVVOCATI DEL DIAVOLO

Molto spesso capita di sentire, soprattutto in televisione, di condotte lesive di uno o più beni giuridici, che, allorquando assumano rilevanza penale, si dice che costituiscano “un reato penale”. A beneficio di coloro che hanno utilizzato o utilizzano ancora tale espressione è bene fare presente che la stessa costituisce errore, in quanto lascia intendere che nell’ambito nel nostro ordinamento giuridico ci sia posto anche per reati che individuano condotte non rilevanti penalmente, il che non è. Il nostro ordinamento prevede vari tipi di illecito, con altrettante sanzioni: l’illecito civile, ad esempio, determina in capo a chi l’ha commesso un’obbligazione di risarcimento dei danni cagionati; l’illecito penale postula, invece, la pena detentiva, ossia la privazione della libertà personale dell’autore del fatto (anche se alcune fattispecie sono punite con la pena pecuniaria, da sola, assieme, o in alternativa con la detenzione). Una condotta che assuma rilevanza penale costituisce, appunto, “reato”, senza alcuna aggettivazione, proprio perché il termine, da solo, sta ad indicare un illecito penale. Il reato, quindi, è sempre e comunque un fatto penalmente rilevante, al quale seguono le sanzioni tipiche previste per la fattispecie. La puntualizzazione che gli scriventi umilmente sottopongono all’attenzione del lettore vale soprattutto per il caso in cui la parola “reato” sia preceduta dall’articolo indeterminativo; allorquando, invece, il termine sia preceduto dall’articolo determinativo, l’aggettivo “penale”, tutto sommato, se pure superfluo, potrebbe anche non considerarsi un vero e proprio errore, in quanto proprio l’articolo determinativo potrebbe valere ad escludere l’equivoco dell’esistenza di reati civili e amministrativi. In ogni caso, è bene ricordare che le nostre osservazioni prendono spunto dal diritto positivo, e segnatamente Codice penale, nel quale, appunto, si parla di “reato” tout court.
Alessandro e Giovanni Gentile
 
Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 23 novembre 2011