IL CONSUMATORRE

Dal 30aprile sono cambiate le norme sui trasferimenti di denaro, previsto dal decreto legislativo 231/2007. Per il trasferimento di contante va da 12.500 a 5.000euro il limite, tra soggetti diversi, di denaro contante, di libretti al portatore e di assegni al portatore. Da 5.000euro in su non si potranno effettuare pagamenti contante e gli assegni di importo pari o superiore dovranno avere la clausola "non trasferibilità". Un’operazione di importo superiore a 5mila euro non potrà essere divisa in importi minori. Per gli assegni, cambia la disciplina della emissione degli stessi. I libretti di assegni bancari e postali verranno consegnati al cliente con la stampigliatura della clausola di non trasferibilità, a meno che il cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni trasferibili. In tal caso il richiedente pagherà imposta di bollo di euro 1,50 per ogni assegno. Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente, emessi con le formule "a me stesso – a me medesimo – a m.m.", potranno essere incassati in contanti soltanto dalla persona che li ha emessi, potranno essere girati unicamente per l’incasso a una banca o Poste. In pratica, non potranno essere girati a un soggetto qualsiasi, né circolare "al portatore". Gli assegni per i quali è consentita la girata, quelli trasferibili, dovranno recare la girata "piena": il beneficiario dell’assegno va identificato con i dati anagrafici o con la ragione sociale e, se a sua volta gira l’assegno, occorre l’indicazione del suo cod.fiscale. Non è più consentita la cosiddetta girata "in bianco". Le nuove disposizioni riguardano anche i libretti di deposito: il saldo non può essere pari o superiore a 5mila euro. Di conseguenza, i libretti di deposito bancari o postali con saldo pari o superiore a questa cifra, esistenti alla data del 30 aprile 2008, devono essere estinti a meno che il saldo non sia ridotto entro il 30giugno2009. La nuova legge dispone anche che, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30giorni, alla banca o alle Poste, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Attenzione: l’utilizzazione di contante o di assegni in contrasto con le norme di legge, comporta sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito.
Antonio Cardella – Pres. Unione Naz. consumatori TdG

Articolo già pubblicato su La Torre 1905 cartaceo – Anno CIII n° 10 – mercoledì 21 maggio 2008