AVVOCATI DEL DIAVOLO

La norma di cui si parla di più in questi giorni è senz’altro l’emendamento al decreto legge sulla sicurezza che prevede la sospensione dei processi, da molti ribattezzata "norma salva premier" per le ripercussioni che tale disposizione avrebbe su di un processo che vede imputato l’attuale capo del Governo Silvio Berlusconi. Cosa dice questa norma? Senza entrare troppo nel dettaglio, in base a tale emendamento, restano sospesi i processi per i reati commessi fino al 30 gennaio 2002 e che si trovano in una fase compresa tra la fissazione dell’udienza preliminare e il dibattimento di primo grado.
Lo scopo dichiarato della norma è quello di dare priorità ai processi per reati più gravi, che restano, quindi, fuori dell’ambito di applicazione dell’emendamento. Molte le critiche avanzate alla scelta operata dal Governo, che anche gli scriventi ritengono quanto meno inopportuna. A parte la singolarità di sospendere processi che cronologicamente dovrebbero avere la precedenza rispetto agli altri o, quanto meno, non essere posposti agli
stessi (la sospensione non opera per i reati più recenti, ossia commessi dopo il 30 giugno 2002), è di tutta evidenza che la norma in questione suscita seri dubbi di legittimità costituzionale, che molti osservatori non hanno mancato di sottolineare. Sospendere un processo significa, infatti, ritardare la conclusione dello stesso, ad onta di quanto sancito dall’art. 111 della Costituzione proprio in tema di ragionevole durata del processo; prima ancora, poi, dell’articolo citato, emerge il possibile contrasto dell’emendamento in questione con l’art. 3 della nostra Carta fondamentale, in quanto il criterio in base al quale, soprattutto per l’aspetto cronologico, viene data priorità ad alcuni processi a scapito di altri non appare chiaro e, quindi, giustificabile. Le polemiche suscitate da questa norma, c’è da giurarci, non finiranno qui: è prevedibile, infatti, che, nel momento in cui il decreto legge dovrà essere convertito in legge, si tornerà a parlare della questione, sempre che, nel frattempo, la stessa non sia stata sottoposta all’attenzione della Corte costituzionale.
Giovanni e Alessandro Gentile

Articolo già pubblicato su La Torre 1905 cartaceo – Anno CIII n° 13 – mercoledì 02 luglio 2008