A cura dell’avv. Antonio Cardella

Fino a qualche anno fa non erano previsti risarcimenti per i disservizi postali, tranne piccoli indennizzi fissi pari a poco più del valore dell’affrancatura. Una sentenza della Corte Costituzionale aveva previsto peraltro il diritto dell’utente al pieno risarcimento del danno qualora, nel caso di corrispondenze contenenti valori, l’utente riuscisse a provare che la sottrazione del valore era avvenuta per dolo del personale delle poste. Una prova diabolica. Le cose migliorarono nel 2003 quando per la soluzione delle controversie fu avviata una procedura di conciliazione con gli utenti per gli indennizzi relativi a posta celere, assicurate, raccomandate, pacchi, telegrammi e fax. La procedura di conciliazione era espressamente prevista dalla Direttiva CE n° 67/1997 ed è stata attuata in collaborazione con tutte le associazioni dei consumatori. Vale per le controversie fino ad un valore di 500 euro, ma prima di ricorrere alla procedura l’utente deve inoltrare regolare reclamo all’ufficio postale di competenza. Se non è soddisfatto dell’esito del reclamo, può ritirare un apposito modulo presso lo stesso ufficio postale per chiedere la conciliazione. La controversia sarà esaminata da una Commissione composta da un rappresentante delle Poste italiane e da un rappresentante delle associazioni dei consumatori. Se la lamentela è fondata, è previsto un risarcimento fino a 500 euro. L’utente potrà ricorrere alla commissione di conciliazione entro 30 giorni dalla ricezione di una risposta insoddisfacente da parte dell’ufficio postale al quale ha presentato reclamo oppure trascorsi 90 giorni se non ha ricevuto alcuna risposta. E’ bene ricordare che , onde evitare ricorsi inutili per sottrazione di valori dalle corrispondenze, per regolamento qualsiasi valore deve essere spedito tramite raccomandata assicurata e non per semplice raccomandata, altrimenti le poste non ne rispondono. Il consiglio è di utilizzare il più possibile tali forme di risoluzione delle controversie, magari con l’assistenza del legale di fiducia o delle associazioni dei consumatori, che hanno, sicuramente, il vantaggio di evitare lunghi e costosi procedimenti giudiziari.
Avv. Antonio Cardella
 
Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola l’8 febbraio 2012