Se ne parla davvero poco, ma in questo periodo è in corso la raccolta di firme per il referendum sulla legge elettorale, la famigerata legge che qualcuno, tra coloro che la votarono (!), non esitò a definire una "porcata". La scarsa attenzione dedicata dai media alla campagna referendaria non è che desti molto stupore; stampa e televisione da sempre dedicano poco spazio a questi temi, rispetto ai quali, dunque, la soglia d’attenzione dei cittadini (distratti, anche, dalla voglia di vacanze estive) è destinata a mantenersi bassa. Eppure il referendum riguarda una legge di fondamentale importanza per la vita dello Stato, la quale si svolge, innanzitutto, attraverso il funzionamento degli organismi di rappresentanza come il Parlamento. Quanti cittadini, però, sono a conoscenza dei quesiti referendari? Quanti, prima ancora, sono informati sull’iter che bisogna percorrere per indire la consultazione in questione? La raccolta di firme prosegue, ma è indubbio che molti sono indotti a sottoscrivere solo perché, così facendo, si ha la sensazione di incidere in qualche modo sulla politica nostrana, i cui rappresentanti, proprio con detta legge, non esitarono a privare l’elettore del potere di scegliere un proprio candidato. Informarsi sui quesiti è tuttavia indispensabile per decidere con coscienza se sostenere o meno il referendum, la cui funzione non può essere semplicemente quella di pungolare la classe politica per esortarla a legiferare in una qualsiasi materia, ignorando, quindi, il merito delle scelte che i cittadini sono chiamati a promuovere. Una firma e, eventualmente, un voto consapevoli sono, a ben vedere, le ultime possibilità che l’elettore ha di indirizzare la vita politica del Paese; ma occorre la consapevolezza delle scelte che si sostengono, a meno di non voler regalare la legittimazione popolare a norme che, una volta ‘prodotte’ dalla consultazione referendaria, non si rivelino l’ennesimo schiaffo agli interessi dei cittadini.
Giovanni e Alessandro Gentile

Errata Corrige
Sul numero precedente, per un errore di battitura, abbiamo scritto che l’ergastolano può accedere alla liberazione condizionale decorsi 25 anni di pena scontata; gli anni trascorsi devono essere, in realtà, 26. Giovanni e Alessandro