Castellammare di Stabia – L’ordinanza sindacale n. 212/2020 specifica che la mascherina facciale deve essere indossata sempre anche all’aperto durante tutto l’arco della giornata su tutto il territorio cittadino senza eccezioni. E’ necessario inoltre rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti alle stesso nucleo familiare convivente. L’ordinanza non contempla alcun tipo di coprifuoco. Si potrà restare in strada anche dopo le ore 2 di notte purché si indossi la mascherina. Il provvedimento è già in vigore ed ha durata fino a tutto il 23 agosto 2020.

Sport. Bisogna distinguere l’attività sportiva dall’attività motoria. Si ritiene perciò opportuno precisare che nell’espletamento dell’attività sportiva all’aperto non si impone l’obbligo di indossare la mascherina facciale a condizione che l’attività sportiva venga svolta in maniera singola e garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Nell’espletamento delle attività motorie all’aperto, ivi comprese le passeggiate, invece, si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina facciale.

Chiusura Negozi. Al punto 2 dell’ordinanza sindacale n. 212/2020 è scritto che è prevista “la chiusura alle ore 02:00 di tutti gli esercizi commerciali e pubblici esercizi e locali notturni ivi compresi i locali contenenti distributori automatici di bevande e/o alimenti ad esclusione di farmacie notturne e distributori di carburante”. Si ritiene opportuno precisare che la chiusura va rigorosamente rispettata da tutti quegli esercizi aperti al pubblico ad esclusione delle farmacie notturne e dei distributori di carburante. Gli stessi non potranno riaprire al pubblico in orario antecedente le 06:30. Le attività di laboratorio e di preparazione dei lavorati propedeutici alla successiva vendita saranno garantite all’interno dei locali rispettando il divieto di apertura al pubblico dalle ore 02:00 alle ore 06:30.