GLI AVVOCATI DEL DIAVOLO

Sempre più spesso ci capita di apprendere notizie di persone vittime di incidenti stradali a causa di automobilisti che, incuranti del pericolo da loro cagionato, si sono messi al volante delle loro vetture in uno stato di ebbrezza derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti. Tali eventi, complice l’attenzione che i media dedicano loro, determinano sempre più la rabbia e lo sdegno dei cittadini, i quali chiedono nei confronti dei responsabili di tali fatti l’applicazione di pene esemplari. Da un po’ di tempo, inoltre, da più parti è stata avanzata la richiesta di ricostruire simili episodi non in termini di omicidio o lesioni colposi, ma come fatti dolosi, cosa che, chiaramente, determinerebbe l’irrogazione di sanzioni ben più gravi di quelle previste nell’ipotesi di responsabilità colposa.
Tale richiesta ci lascia, però, assai perplessi, in quanto non tiene conto degli elementi che caratterizzano e tra loro distinguono il dolo e la colpa. E’ pur vero, infatti, che chi si mette al volante di un’auto in stato di ebbrezza è spesso consapevole che le sue condizioni non gli consentono di guidare e che, dunque, egli stesso, scegliendo di condurre il veicolo, potrebbe mettere in pericolo l’incolumità di pedoni ed automobilisti; è anche vero, però, che il dolo è caratterizzato non solo dal momento cognitivo (la consapevolezza dell’azione e delle sue conseguenze), ma, altresì, dall’elemento volitivo, il che, chiaramente, ci porta ad escludere, in casi del genere, il fatto doloso, che richiederebbe, per il suo configurarsi, la volontà di produrre l’evento lesivo (morte o lesione di altro soggetto).
Certo, chi scrive è consapevole che il dolo può essere anche "eventuale", allorquando una persona, consapevole delle possibili conseguenze della sua azione, decide comunque di agire, accettando il rischio che si produca l’evento incriminato; ma è necessario che sia il giudice ad accertare, in concreto e caso per caso, la
riconducibilità dell’elemento soggettivo alla categoria del dolo o della colpa, senza qualificare il fatto in termini più gravi in base a ricostruzioni astratte dello stesso.
Giovanni e Alessandro Gentile