CONSUMATORRE

La legge Bersani, oltre ad aver abrogato le penali sui nuovi mutui, aveva introdotto la semplificazione delle cancellazioni ipotecarie, senza bisogno di notai, applicabile nei casi di estinzione totale dell’obbligazione garantita. L’Agenzia del Territorio, però, con una circolare del 20 agosto 2007, ha chiarito il particolare procedimento semplificato, precisando che la cancellazione di cui all’art. 13 della predetta legge non è applicabile alla cancellazione di ipoteche a garanzia di titoli cambiari, la quale, pertanto, deve essere eseguita con le modalità espressamente disciplinate dal Codice Civile. L’art. 2831 di tale codice stabilisce che le obbligazioni risultanti dai titoli all’ordine o al portatore possono essere garantite con ipoteca e che per titoli all’ordine l’ipoteca è iscritta a favore dell’attuale possessore del titolo e si trasmette ai successivi possessori senza necessità dell’annotazione. Tale ipoteca, essendo incorporata al titolo e potendo con esso circolare, garantisce ogni singola obbligazione risultante dal titolo medesimo; conseguentemente, una volta prescritta l’obbligazione cambiaria, viene meno anche l’ipoteca, a causa del principio di accessorietà e indipendentemente dall’estinzione dell’obbligazione causale. L’ipoteca costituita a garanzia di cambiali viene annotata sui titoli medesimi; con la "girata" del titolo si produce anche il trasferimento della garanzia ipotecaria, in quanto accessorio del titolo. Da ciò consegue, come inevitabile corollario, che il possessore del titolo in base ad una serie continua di girate è legittimato a far valere, sulla base della sola cambiale ipotecaria, non soltanto il credito ma anche la relativa garanzia. In tale prospettiva, quindi, l’estinzione dell’ipoteca non può che conseguire all’estinzione dell’obbligazione cambiaria (cioè il pagamento della cambiale). Ciò comporta che la pubblicità dell’evento "estinzione della garanzia ipotecaria" debba avvenire, necessariamente, attraverso le forme con cui la medesima garanzia è stata costituita, cioè mediante annotazione dell’avvenuta cancellazione sui titoli, secondo il rigoroso procedimento espressamente delineato dall’art. 2887 del Codice Civile.
Antonio Cardella – Pres. Unione Naz. consumatori TdG