IL CONSUMATORRE

C’è chi si è affrettato ad estinguere anticipatamente il mutuo casa ed ha pagato una penale. La legge n° 40/2007, all’art. 7, infatti, recita: "il divieto di applicare penali si applica ai contratti stipulati a partire dal 2 febbraio 2007 e relativi all’estinzione di un mutuo per acceso per l’acquisto o la ristrutturazione di un’unità immobiliare adibita ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. Le Associazioni dei consumatori e l’ABI, tuttavia, per aiutare anche coloro che avevano sottoscritto il mutuo prima del 2 febbraio 2007, hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini. -Chi ha estinto il mutuo prima di detta data, non ha il rimborso della penale; -chi ha in corso un contratto stipulato negli anni passati ed estingue ora il mutuo anticipatamente, avrà alcune agevolazioni che sono variabili secondo il tipo di mutuo, la data di stipulazione e quella di estinzione. Le agevolazioni sono piuttosto complesse. Ad esempio, per un mutuo a tasso fisso acceso prima del 2001, la penale massima per l’estinzione anticipata è solo dello 0,50% e scende allo 0,20% nel terzultimo anno di mutuo e si azzera negli ultimi due anni. Per i mutui a tasso fisso accesi dal 2001 in poi, la penale massima è dell’1,90%, scende all’1,50% nella seconda metà del contratto, passa allo 0,20% nel terzultimo anno e si azzera negli ultimi due anni. Invece, per i mutui a tasso variabile, la penale massima per l’estinzione anticipata è dello 0,50%, ma scende allo 0,20% nel terzultimo anno di mutuo e si azzera negli ultimi due anni, ma va ricordato che in tutti i casi queste agevolazioni non sono automatiche in quanto deve essere l’utente ad attivarsi per farne richiesta alla banca. Nel caso in cui l’estinzione fosse avvenuta nel corso del periodo delle trattative di cui sopra (2 febbraio – 2 maggio 2007) le banche sono obbligate a rimborsare ai clienti quanto percepito in più rispetto alle previsioni dell’accordo. Un plauso, dunque, alle banche che hanno seriamente informato i propri clienti ed una severa censura a quelle che, profittando della buona fede, hanno accolto le richieste di estinzioni pur sapendo che sulle stesse non era applicabile la nuova norma. Che dire? Il lupo perde il pelo ma non il vizio!
Antonio Cardella
Pres. Unione Naz. consumatori TdG