IL CONSUMATORRE

La garanzia sui prodotti, prevista dagli articoli 128 e seguenti del codice del consumo, si applica anche a quelli usata, ma solo se venduti da un operatore professionale, cioè da coloro che acquistano e rivendono in permuta auto usata, e non anche da un privato. Purtroppo, però, diversi operatori professionali hanno già trovato delle scappatoie per aggirare la garanzia e, quindi, il consumatore. La prima consiste nel consegnare all’acquirente una “scheda tecnica” che pur descrivendo positivamente le condizioni dell’auto, avverte che eventuali difetti derivano dall’uso normale della cosa. L’acquirente prende la scheda e firma per ricezione, precludendosi ogni azione in caso di guasto, perché le norme hanno escluso l’applicazione della garanzia ai difetti derivanti dall’uso normale della cosa venduta e, in più, non vi è difetto se la cosa è conforme alla descrizione fatta dal venditore. L’altra scappatoia del concessionario venditore (non di tutti, ben inteso) è quella di non intestarsi l’auto usata presa in permuta per la rivendita. In tal modo figura come venditore il precedente proprietario, che è un privato e non è tenuto a fornire la garanzia a meno che non si convenga diversamente con scrittura privata. I concessionari devono pagare al ministero delle finanze un diritto fisso per ogni auto usata che ricevono e che resta in attesa di rivendita, notificandone l’elenco al ministero. In questo modo le auto sono esentate dal pagamento del bollo. Attenzione: chi ha consegnato l’auto, firmando una semplice procura a vendere, rimane intestatario della stessa e, come tale, non è esentato dal pagamento della tassa di possesso fino a quando non viene formalizzato il passaggio di proprietà. Nel frattempo, infatti, se il concessionario “dimentica” di inoltrare l’elenco delle auto in suo possesso al ministero, dopo qualche anno l’ignaro consumatore riceverà a casa la notifica di una cartella esattoriale per il mancato pagamento del bollo auto. In conclusione, il consiglio, come sempre, è quello di definire nel contratto dettagliatamente tutte le condizioni, sia quelle relative all’auto che si acquista, sia quelle dell’auto che si consegna in permuta.
Avv. Antonio Cardella –
Presidente Unione nazionale Consumatori Torre del Greco