IL CONSUMATORRE

Molte polemiche sorgono sulle responsabilità dei medici per errori di diagnosi, di cure o di operazioni. La regola della colpa medica è che chiunque per imperizia, imprudenza, negligenza, ovvero per inosservanza di norme nello svolgimento della professione medica cagiona ad altri lesioni, danni fisici o la morte, ne risponde penalmente e civilmente. Tuttavia l’art. 2236 del Codice Civile stabilisce che se la prestazione medica implica la soluzione di problemi di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave. Pertanto, per il danneggiato non basta la sola prova dell’errore professionale poichè, in ogni caso, occorre dimostrare la evitabilità e l’inescusabilità dell’errore. Provare, quindi, che con un diverso comportamento professionale quel danno non si sarebbe probabilmente prodotto. Una volta valutata la documentazione medica in proprio possesso, nel caso in cui sia emerso un danno ricollegabile all’intervento medico, si aprirà la via del risarcimento, ricordando che, normalmente, sia i medici che le varie strutture ospitanti sono coperti da polizze di assicurazione per tutti i danni causati a terzi nell’esercizio della professione. Sotto l’aspetto penale, invece, occorre ricordare che entro tre mesi dal fatto ritenuto lesivo a causa dell’errore professionale, è possibile presentare querela per lesioni colpose e colpa professionale. L’azione penale comunque non è indispensabile per ottenere il risarcimento, in quanto il relativo processo principalmente tende all’accertamento della penale responsabilità del sanitario, anche se è possibile richiedere il risarcimento del danno costituendosi parte civile. Infatti, a prescindere da qualsivoglia querela, processo o condanna, colui che lamenta di aver subito un danno a seguito del comportamento doloso o colposo del medico, potrà agire in sede civile, citando il professionista (e la struttura nella quale ha operato) per ottenere il risarcimento del danno subito. Secondo gli orientamenti della giurisprudenza italiana, le prestazioni mediche sono obbligazioni “di mezzi” e non di “risultato”, il che significa che il sanitario, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera ma non a conseguire con certezza il risultato sperato. Tale regola, però, non vale per gli interventi di chirurgia estetica.
Antonio Cardella – Pres. Unione Naz. Consumatori