E’ un’ipotesi piuttosto frequente quella di schiamazzi o rumori che disturbano il riposo o l’occupazione delle persone. Quante volte, ad esempio nell’ambito di fabbricati condominiali, si assiste a liti generate da emissioni sonore che supererebbero il limite della normale t ollerabilità? Fattispecie del genere, è bene Giustizia-Toghe

ricordarlo, sono punite dal legislatore anche in sede penale. Il nostro codice, infatti, prevede, all’art. 659, proprio il reato di “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.”. La norma in questione stabilisce: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 309. Si applica l’ammenda da € 103 a € 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.”. Il reato in esame rientra nell’ambito delle contravvenzioni per le quali è ammessa la c.d. “oblazione”, ossia il pagamento di una somma di denaro, predeterminata dalla legge, che comporta l’estinzione del reato. In casi del genere, però, il nostro codice stabilisce che non si possa accedere all’oblazione allorquando permangano conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. A riguard o, peraltro, la giurisprudenza ha stabilito che nel caso in cui la condotta lesiva si protragga nel tempo (si pensi, per ipotesi, al dist urbo arrecato da emissioni sonore di locali notturni) l’oblazione non sia ammessa se non dopo che la condotta incriminata sia cessata.
Alessandro e Giovanni Gentile

Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 12 novembre 2014