Torre del Greco – Il Comune di Torre del Greco “elimina” le spiagge libere (prevista la gestione ai privati).

Al fine di assicurare il distanziamento sociale di cui l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n° 50 del 22/05/2020 ed evitare assembramenti nelle spiagge libere, l’Amministrazione comunale con deliberazione della Giunta Comunale dell’ 11.06.2020, ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto nell’allegato Sub 1, ad approvare regolamentazione degli arenili liberi, prevedendo, tra l’altro, la gestione degli arenili liberi mediante convenzione con soggetti privati, e attenendosi a quanto riportato qui di seguito:

Art. 1 Indicazioni di Carattere Generale:
– Per favorire l’informativa all’utenza, è necessaria affissione nei punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati – alle spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti: indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento,



– Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia) — ad esempio con posizionamento di nastri (evitando comunque occasione di pericolo) – che sarà codificato rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare l’aggregazione.

– Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della spiaggia anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line.

– Tale modalità favorirà anche il contact tracking nell’eventualità di un caso di contagio.

– Sulla battigia è vietato stazionare, salvo per chi ha comprovate esigenze terapeutiche;

– Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.

– In ogni caso, area delle spiagge libere comunali sarà presidiata da addetti alla vigilanza,
– Tra le attrezzature di spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraie, ecc.) posizionate dai turisti dovrà essere garantita la distanza minima di 1,5 metri luna dall’altra; le distanze interpersonali possono essere derogate per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).

– Devono essere assicurate dal Comune o da soggetti da esso incaricati opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.

– Non trattare in alcun caso spiagge, terreni, arenili o ambienti naturali con prodotti biocidi;
– Evitare uso promiscuo di qualsiasi attrezzatura da spiaggia;
– di comunicare all’Ufficio Demanio del Comune di Torre del Greco, nonché alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, le date di apertura delle attività;
– di esporre in luogo ben visibile agli utenti copia della presente ordinanza nonché della vigente ordinanza dell’Autorita Marittima;
– di esporre con idonea cartellonistica ed in luogo ben visibile agli utenti l’elenco dei prezzi dei servizi offerti;
– di consentire al pubblico l’accesso gratuito attraverso le concessioni demaniali per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa in concessione demaniale anche al fine di balneazione;
– di garantire accesso gratuito ai minori di anni 12;
– di delimitare l’area in concessione, fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia;

– di garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con la presenza ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare o frazione, di almeno un assistente abilitato al salvataggio e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità, rilasciati dalla Federazione Italiana Nuoto, Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico. Il servizio di assistenza bagnanti dovrà essere svolto in conformità e secondo le modalità previste dall’Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo;

– di vietare l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano pertinenti alla balneazione. I concessionari devono provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello stabilimento per accertare l’assenza di persone nelle cabine;

– di curare la perfetta manutenzione e stato di pulizia giornaliera nonché di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa. La pulizia e l’igiene delle aree in concessione deve essere effettuata fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia dovrà essere effettuata prima e dopo l’apertura dell’esercizio ed i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia;

– di installare gli ombrelloni, laddove consentito, assicurando un distanziamento tra gli ombrelloni (0 altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, mantenendo il rispetto della distanza minima delle attrezzature dell’ombrellone contiguo di almeno 1,5 metri;

– di collegare i servizi igienici e le docce alla rete fognante comunale, ovvero munirsi di sistemi di smaltimento riconosciuto idoneo dal competente Ufficio Comunale Tutela dell’Ambiente, vietando l’uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali agenti chimici;

– di assicurare, ai portatori di handicap, l’accesso al mare mediante la realizzazione di percorsi perpendicolari alla battigia e la fruibilità completa di tutti i servizi offerti;

le attrezzature balneari mobili, nell’ambito delle spiagge in concessione, devono essere posizionate dal gestore esclusivamente a richiesta degli utenti e devono essere rimosse dal medesimo al momento in cui l’utente lascia l’area.
– di indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente;

– di assicurare l’apertura delle attività rientranti nella concessione bar, ristoranti, etc., con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;
– di assicurarsi, prima di effettuare il noleggio e/o affitto di cabine spogliatoi, sdraio, lettini, ombrelloni, etc., che tali attrezzature siano in perfetta efficienza;

-di assicurarsi che le boe di cui & prevista l’installazione per corridoi di lancio, balneazione sicura ecc., siano ancorate con sacco di juta pieno di sabbia,
– di dotare ogni stabilimento d’idonee misure antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia;
– di dotare i servizi igienici per i diversamente abili, di cui alla legge 104/92, di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
– di allestire un apposito locale destinato a pronto soccorso. In detto locale dovrà essere tenuto, pronto all’uso, il materiale indicato nell’ordinanza della Capitaneria di Porto;

– di segnalare tempestivamente all’Autorita Marittima competente e/o alle Forze di polizia ali incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.