IL CONSUMATORRE

Numerosi i consumatori che ci chiedono lumi sulla normativa che disciplina il rapporto tra banca e cliente nel caso in cui questi usufruisca del servizio "cassetta di sicurezza". E’ di pochi giorni fa, infatti, la notizia di un furto consumato, nelle ore notturne, all’interno dei locali di un noto istituto di credito presente sul nostro territorio cittadino. In tale circostanza sono state forzate diverse cassette di sicurezza, dalle quali sono stati asportati titoli e preziosi di numerosi clienti. Ebbene chiarire subito che il rapporto in oggetto è disciplinato dagli articoli 1839, 1840 e 1841 del codice civile. Il primo articolo sancisce che "la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito". Con detto contratto, in sostanza, la banca, dietro corrispettivo di un canone, concede in uso dei locali idonei all’espletamento del servizio e provvede alla custodia dei locali medesimi, tutelando l’integrità delle cassette. L’oggetto del contratto, quindi, va ravvisato non nella custodia, né nella garanzia delle cose contenute nelle cassette (la cui presenza è meramente eventuale), bensì nella sicurezza dei locali della banca. L’obbligazione della banca, in sostanza, consiste in un "facere", che deve essere adempiuto con la massima professionalità ed un alto grado di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli prevedibili. Va sottolineato, inoltre, che sia il codice civile, sia le norme bancarie uniformi per il servizio delle cassette di sicurezza del 1976, prevedono una "presunzione" di responsabilità della banca, dalla quale essa può sottrarsi solo provando il caso fortuito che, comunque, non può individuarsi nel furto, essendo tale evento prevedibile. L’utente, quindi, deve solo dimostrare il danno subito e la sua entità. Attenzione, quindi, all’atteggiamento delle banche: molte di esse, infatti, inseriscono all’interno del contratto delle clausole che ne limitano la responsabilità o l’importo del risarcimento. Tale clausola è da considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 1229 codice civile, nell’ipotesi in cui il danno derivi da colpa grave della banca. Che dire: vuoi vedere che avevano ragione i nostri nonni a conservare tutto sotto al materasso?
Antonio Cardella
Pres. Unione Naz. consumatori TdG