GLI AVVOCATI DEL DIAVOLO

Il diritto di cronaca è, come noto, assoggettato a dei limiti, in quanto non può essere esercitato riportando notizie false o che, se pure veritiere, non siano di pubblico interesse, oppure utilizzando termini che siano di per sé offensivi. Tali limiti appaiono senz’altro condivisibili, in quanto il diritto dei cittadini di essere informati non può prescindere dalla tutela dell’altrui reputazione. La consapevolezza che l’attività giornalistica possa e debba incontrare dei limiti induce a riflettere su di un tema di grande attualità, rappresentato dalla pubblicazione delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Le intercettazioni sono, come noto, uno strumento di fondamentale importanza nell’ambito delle indagini giudiziarie, soprattutto quelle riguardanti la criminalità organizzata, e, quindi, non ha senso, a parere di chi scrive, discutere dello strumento in questione al fine di ipotizzare l’introduzione di norme che impongano limiti ulteriori allo stesso. Discorso diverso è, invece, quello della pubblicazione del testo delle intercettazioni, attraverso la quale il cittadino viene a conoscenza, spesso e volentieri, di aspetti della vita privata di coloro che vengono coinvolti nelle indagini (non necessariamente in veste di indagati) che, f r a n c ame n t e , potrebbero essere omessi, in quanto la conoscenza degli stessi non sembra essere, obiettivamente, di pubblico interesse. Da questo punto di vista, quindi, appare sensata la proposta da più parti avanzata di procedere solo alla pubblicazione del testo delle intercettazioni che sia rilevante ai fini delle indagini, il che, ci rendiamo conto, è facile solo a dirsi, in quanto una conversazione, una frase, che considerate in maniera isolata appaiano irrilevanti per le indagini, possono, invece, avere rilevanza nel contesto complessivo; tuttavia, una regolamentazione della materia finalizzata ad escludere la pubblicazione di ciò che attiene strettamente alla vita privata di una persona ci sembra, a questo punto, doverosa.
Alessandro e Giovanni Gentile
 
Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 29 giugno 2011