IL CONSUMATORRE

Altre volte abbiamo affrontato l’argomento ma, purtroppo, continuano a pervenirci segnalazioni da parte di conduttori che occupano l’immobile ad uso abitazione, in forza di contratti sorti prima dell’entrata in vigore della legge 431/98, circa richieste di aumento del canone formulate dai proprietari. Tali contratti, se non disdettati alla prima scadenza utile, successiva alla data di entrata in vigore della predetta legge –30 dicembre 1998- si sono tacitamente rinnovati per un ulteriore periodo di quattro anni al canone in precedenza pattuito. Sono, pertanto, da considerarsi assolutamente illegittime le richieste di aumento formulate dai proprietari, i quali, spesso, pur sapendo di non aver diritto ad alcun aumento, fatto salvo l’aggiornamento ISTAT, esercitano una sorta di pressione psicologica” sul conduttore, minacciando “velatamente”, in caso di rifiuto, azioni di sfratto. Il consiglio, pertanto, é di valutare attentamente, con l’ausilio di un legale, le singole fattispecie. In molti casi, infatti, in virtù del predetto tacito rinnovo, il conduttore ha ancora diritto a diversi anni di locazione alle medesime condizioni e, pertanto, potrebbe non risultare conveniente stipulare un nuovo contratto. Vi sono, però, delle ipotesi in cui il canone può legittimamente aumentare come, ad esempio, quando si effettuino opere di straordinaria manutenzione. In tale caso é legittimo un aumento pari al tasso legale degli interessi, attualmente fissato al 2,5%, sulla somma impiegata per i lavori. Va, infine, tenuto presente che nei casi di rinvio dell’esecuzione dello sfratto, l’art. 1595 del c.c. prevede una maggiorazione del 20% da versarsi fino al rilascio dell’immobile. E’ bene, comunque, tenere presente che in tutti questi casi le variazioni non operano automaticamente ma dal mese successivo alla richiesta per iscritto.
Pres. Antonio Cardella
Uni. Naz. Consumatori TdG
Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 31 marzo 2010