Torre del Greco – Il sindaco giovanni Palomba ed il dirigente ad interim Salvatore Visone hanno firmato un’ordinanza riguardo la prevenzione degli incendi boschivi che, spesso e volentieri, si verificano sul territorio alle falde del Vesuvio.

In particolare, l’ordinanza prevede che dal 30 giugno al 30 settembr, periodo di massima pericolosità, è vietato compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio nelle zone a meno di 200 metri da aree boscate o con presenza di folta vegetazione spontanea nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 200 metri dalle aree boscate in area urbana ed extraurbana; accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui vegetali, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nelle aree boscate nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 200 metri dalle aree boscate in area urbana ed extraurbana; bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione incendi autorizzati dal Comando Carabinieri Forestale competente.
Inoltre, è disposto il seguente obbligo:

1) ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a 200 metri da aree boscate di interrare le stoppie e residui vegetali; 2) a Enti e privati, possessori, a qualsiasi titolo, di aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito o con altre aree boscate o coltivazioni, di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei medesimi, almeno per la profondità di 5 metri; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di “massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi”. Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate stradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati; 3) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o comunque abbandonati di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di “massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi” ed evitare che il seccume vegetale possa costruire mezzo di propagazione di eventuali incendi; 4) ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o tenuti al pascolo, adiacenti le linee ferroviarie, durante tutto il periodo di “massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi”, di tenerli puliti fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile; 5) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine elettriche, a palo o in muratura, dovranno provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri; 6) agli Enti e privati possessori, a qualsiasi titolo, di cabine di distribuzione Gas, deposito o rete di distribuzione, dovrà provvedere alla ripulitura del terreno intorno alle suddette infrastrutture per un raggio di almeno 5 metri; 7) i proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni adiacenti le linee ferroviarie e/o aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per inosservanza di divieti ed obblighi contenuti nella presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie previste dalle vigenti leggi.
Tutti gli interventi di pulizia dovranno essere comunque effettuati entro e non oltre il 29 giugno. A seguito dell’esecuzione di azioni e/o omissioni e di attività determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco d’incendio nel periodo compreso tra il 30 GIUGNO 2019 e il 30 SETTEMBRE 2019, sarà applicata: per le aree boscate e nelle adiacenze di esse fino a 200 metri: sanzione pecuniaria da € 1.032,00 ad € 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353/2000, pagamento in misura ridotta € 2064,00 per tutte le altre aree a più di 200 metri dalle aree boscate: sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Ai sensi della D.G.C. 339 del 18 maggio 2017, in attuazione dell’art. 16 comma 2, della Legge 689/81 e ss.mm.ii., è ammesso il pagamento in misura ridotta per l’importo di € 400,00; • sanzione amministrativa accessoria comune ad entrambe le succitate ipotesi: rimozione immediata di ogni difformità e comunque entro e non oltre il termine di sette giorni dalla contestazione/notifica, in caso di inottemperanza nel termine prescritto, sarà applicata la medesima sanzione amministrativa individuata per le ipotesi sanzionatorie ancora in essere. In caso di avvenuto incendio, per cause di inottemperanza alla presente ordinanza, verrà inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 C.P. oltre che per le ulteriori ipotesi di reato Ai fini dell’applicazione della presente ordinanza per aree boscate si intende la parte interna e il confine dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso la Regione Campania e la sede dell’Ente Parco ed allegata al D.P.R. istitutivo dell’Ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 4.8.1995. AVVERTE che tutti i cittadini sono tenuti a collaborare affinché la presente ordinanza sia osservata, segnalando alle competenti Autorità qualsiasi inosservanza a quanto disposto. Ogni inizio d’incendio potrà essere segnalato al Numero Unico Europeo delle Emergenze: 112. Il Comando di Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato sono tenuti a far osservare gli obblighi e far rispettare i divieti contenuti nella presente ordinanza. Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a mezzo P.E.C., a cura dell’ufficio “notifiche e protocollo”, a tutte le Forze di Polizia Statali presenti sul territorio del Comune di Torre del Greco, alla Polizia Municipale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, al Gruppo Ferrovie dello Stato, alla Società Autostrade Meridionali S.p.A., all’Ente Autonomo Volturno S.r.l., alla Società Nazionale Metanodotti S.p.A. ed e-distribuzione S.p.A. Si dispone all’Ufficio URP ai fini della massima pubblicità della presente ordinanza attraverso i canali multimediali dell’Ente. La ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente e nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”.