Nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dell’abusivismo edilizio che costituisce una delle priorità dell’azione di questa Procura della Repubblica, in esecuzione di un ordine di demolizione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre Del Greco, si è proceduto alla demolizione di un manufatto abusivo
con struttura in ferro e tompagnatura in lapilcemento di mq. 60 circa.



Il manufatto demolito era completo di ogni finitura sia interna che esterna, adibito ad uso abitativo e insisteva nel comune di Torre Del Greco (Na) alla Via Boccea n.14, all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio.
L’area sulla quale erano state realizzate le opere abusive è sottoposta ai seguenti vincoli:

-Vincolo Paesaggistico – Ambientale – L’intero territorio del Comune di Torre del Greco è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della ex legge 1497/39 con D.M. del 20.01.1964;
-Vincolo Sismico – Il Comune di Torre del Greco è stato dichiarato sismico in data 07.03.1981 ai sensi della Legge 02 febbraio 1974 n. 64 – Zona sismica 2 (possibili forti terremoti);
-Zona Rossa – ad alto rischio vulcanico. Il territorio comunale ricade all’interno della Zona Rossa ed è, pertanto, soggetto ai vincoli di cui alla legge Regionale n. 21 del 10.12.2003;
-Il territorio comunale è soggetto a rischio idrogeologico, Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino del Sarno;
-L’area ricade in Zona A2 – Fascia Pedamontana del Piano Regolatore Generale.
-L’area ricade nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio in Zona di paesaggio C2 – Paesaggio agrario del Vesuvio meridionale e orientale;
-L’area in cui era ubicata l’opera abusiva ricade in Zona P.I. di Protezione Integrale del Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani approvato con D.M. 04.07.2002.

L’esecuzione delle demolizioni delle costruzioni abusive disposte dall’autorità Giudiziaria rappresenta, per la tutela del territorio, uno strumento insostituibile sia in chiave repressiva, per il ripristino delle condizioni ambientali violate, sia in chiave preventiva, per l’efficacia dissuasiva nei confronti dell’abusivismo edilizio; nel caso di specie si è data esecuzione ad una condanna relativa ad una sentenza risalente all’anno 2005.

Grazie anche alla incessante opera di sensibilizzazione posta in essere da questo Ufficio, la suddetta demolizione ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza impiegare le somme di denaro già stanziate, al fine su indicato, dal Parco Nazionale del Vesuvio in virtù del protocollo stipulato da detto Ente con questa Procura della Repubblica.