IL CONSUMATORRE

La Corte Costituzionale è più volte intervenuta sulla questione relativa ai passi carrabili a raso (sentenza n° 16733/2007) per ribadire che non sono soggetti a tassa o tariffa. La suprema Corte ha stabilito che “il passo carrabile a raso”, detto “accesso carrabile”, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico, poiché manca qualsiasi opera o manufatto, e, pertanto, non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”. Purtroppo i cittadini poco sanno di norme e sentenze e, quindi, pagano. Va anche precisato che l’art. 44 del Decreto Legislativo 507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. Se non vi è alcuna di queste opere, la tassazione degli accessi a raso comporterebbe l’assoggettamento ad un onere tributario del diritto di accesso alla proprietà privata, che dal punto di vista giuridico è una follia. Sennonché molti Sindaci hanno pensato di aggirare l’ostacolo con l’art. 22 del Codice della Strada, il quale ha stabilito che “i passi carrabili
devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario della strada. L’art. 46 del regolamento del Codice della Strada aveva pure ribadito che il “passo carrabile deve essere segnalato mediante l’apposito segnale”, cioè il cartello di divieto di sosta, per il quale si deve pagare un canone annuo. Tali norme, ovviamente, sono in contrasto con la non tassabilità dei passi a raso. Ulteriore conferma la si evince dalla lettura dell’art. 36 del DPR 610/1996, che ha modificato la norma del regolamento del Codice della Strada, stabilendo che nei passi a raso il divieto di sosta e il relativo cartello sono subordinati alla richiesta del
proprietario, che, solo in tal caso, è tenuto al pagamento di una tassa annua. Ecco, allora, che molti Sindaci hanno pensato di aggirare la norma, facendo firmare ai proprietari dei passi a raso una “richiesta di regolarizzazione” del passo (assolutamente non obbligatoria) che praticamente è una semplice richiesta del cartello di divieto di sosta, dietro pagamento del relativo canone. Un vero e proprio imbroglio, perpetrato da un ente pubblico, dal momento che il proprietario del passo a raso non sa (e non viene informato) che potrebbero
rifiutare di apporre la firma.
Pres. Antonio Cardella
Uni. Naz. Consumatori TdG
 
Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 23 febbraio 2011