GLI AVVOCATI DEL DIAVOLO

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito…". Così recita l’art. 379 del codice penale, che punisce colui che commette il c.d. favoreggiamento reale, ed è questa la contestazione che è stata mossa a vari avvocati napoletani, ‘colpevoli’ di avere affidato le chiavi delle loro auto a parcheggiatori abusivi che operavano indisturbati proprio nell’area sottostante la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, in modo particolare nel napoletano, è assai diffuso e, senza dubbio, occorre contrastarlo con la massima incisività, anche perché, in molti casi, i proprietari di veicoli a motore sono vittime di richieste che assumono i connotati di vere e proprie estorsioni, senza contare, poi, che i proventi di tale attività illecita vanno spesso a rimpinguare le casse della malavita organizzata, che si cela dietro questi ‘operatori di strada’. E’ con favore, quindi, che accogliamo le iniziative finalizzate a contrastare pratiche illegali così diffuse sul territorio, che condizionano quotidianamente la vita dei cittadini; ciò non toglie, però, che la contestazione mossa ai malcapitati avvocati ci lascia quantomeno perplessi. Lungi dal fare osservazioni dettate da spirito corporativo, riteniamo che accusare di favoreggiamento reale chi affida il proprio veicolo ad un parcheggiatore abusivo sia una forzatura, che enfatizza (quantomeno) il ruolo dell’automobilista,  motociclista che sia, nell’assicurare al parcheggiatore il prodotto, profitto o prezzo del reato da quest’ultimo commesso. Contrastare qualsiasi pratica illegale è senz’altro opera altamente meritoria, che deve incontrare il consenso di tutti i cittadini; ma per fare ciò, occorre avere massimo rispetto delle norme esistenti, la cui interpretazione non può essere forzata, sia pure per una giusta causa. E’ questo quello che, a parere di chi scrive, è avvenuto nel caso in questione, la cui evoluzione sarà interessante seguire nei mesi a venire.
Giovanni e Alessandro Gentile
Articolo già pubblicato sul numero cartaceo Anno CIII n° 15 – mercoledì 1 ottobre 2008