Tra le note più interessanti in ambito penale figura senz’altro la recente introduzione dell’art. 131 bis c.p., sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’articolo in questione stabilisce che per i reati per i quali è prevista la sanzione detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o la pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena detentiva, la punibilità venga esclusa quando, per le modalità della condotta e per Giustizia-Toghe

l’esiguità del danno e del pericolo, l’offesa sia di particolare tenuità ed il comportamento risulti non abituale.
L’offesa, stabilisce l’art. 131 bis c.p., “non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.”.
La norma citata, possiamo dirlo, colma una lacuna che caratterizzava il nostro sistema (almeno per i reati di competenza del Tribunale, dato che una disposizione simile era già prevista per le fattispecie di competenza del Giudice di pace), rendendo possibile, per l’autorità giudiziaria, non dare seguito ad accuse che, considerati tutti gli elementi del caso concreto, non giustificano l’applicazione di una sanzione penale. Riteniamo, quindi, che gli effetti di questa norma saranno senz’altro positivi, sia in termini di deflazione carceraria, sia in termini di alleggerimento del carico di lavoro gravante sulla magistratura.
Alessandro e Giovanni Gentile

Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 29 aprile 2015