IL CONSUMATORRE

Con l’art. 2, comma 446, della legge n° 244/2007, la "class action" è stata inserita nel Codice del Consumo. Dal 1 luglio prossimo, le associazioni riconosciute dei consumatori saranno legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al Tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori. Sono legittimati ad agire anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi. I consumatori che intendono avvalersi della tutela della class action devono comunicare per iscritto la propria adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso è sempre ammesso l’intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti ed assunte sommarie informazioni, si pronuncia sulla ammissibilità dell’azione, con ordinanza reclamabile in Corte d’Appello. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestatamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori che hanno aderito all’azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se è possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all’azione collettiva. Cosa dire? Sicuramente un passo in avanti a tutela dei consumatori ma tanto cammino dovrà ancora essere fatto.
Antonio Cardella
Pres. Unione Naz. consumatori TdG