I consumatorre

(a) per gli abbonati o in edicola – Torre del Greco – Sono molte le persone che chiedono di conoscere su chi ricade la responsabilità allorquando un minore subisce un infortunio a scuola. Seri problemi, infatti, si configurano quando, durante le ore scolastiche, l’alunno riporti lesioni personali per effetto di un suo imprudente comportamento. I genitori, in questi casi, hanno il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti dal figlio? A chi devono rivolgere la loro pretesa? La Cassazione, con la sentenza 24456/2005, ha affermato che i professori hanno, tra i loro compiti istituzionali, anche quello di protezione e di sorveglianza, al fine di evitare che gli allievi possano procurarsi danni alla persona. Nella fattispecie, la suprema Corte ha analizzato la domanda diretta ad ottenere la condanna del Ministero della Pubblica Istruzione e dell’insegnante al risarcimento dei danni conseguenti alle spese sostenute per la frattura di due incisivi che un minore aveva riportato a seguito della caduta a terra dal banco della scuola. Con la sentenza in oggetto è stato affermato che la responsabilità del ministero e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale. Infatti, precisa la Corte, l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’alunno alla scuola, comporta la instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge, a carico dell’istituto scolastico, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. Ne consegue che in tali casi, i genitori devono provare unicamente che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico, mentre il ministero ha l’onere di provare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né all’insegnante, né alla scuola., ovvero che la vigilanza è stata svolta nella misura dovuta e che l’azione dannosa è stata in concreto imprevedibile e repentina. Appare, pertanto, meno gravoso l’onere probatorio posto a carico dei genitori.

Avv. Antonio Cardella
Presidente Unione Nazionale
Consumatori Torre del Greco



Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea de La Torre 1905 in edicola il 18 novembre 2009