IL CONSUMATORRE

Aumentano le segnalazioni per ciò che concerne l’emissione di assegni di conto corrente, sempre più spesso portati all’incasso da persone diverse dal beneficiario. Pochi correntisti bancari , infatti, conoscono l’esistenza dell’assegno “da accreditare”, tanto è vero che non è quasi mai usato. Eppure, è uno dei mezzi per evitare l’incasso dell’assegno da parte di persona cui non spetta: mira a proteggere dai rischi di smarrimento, furto o falsificazione. Apponendo la clausola “da accreditare”, infatti, il titolo non potrà essere pagato in contanti dalla banca, ma solo accreditato sul conto di chi l’ha ricevuto. E’ chiaro che dovrà essere indicato il beneficiario dell’assegno, altrimenti sarebbe al portatore. La legge consente, inoltre, di ricorrere all’uso di altre clausole che permettono di ridurre i rischi derivanti dallo smarrimento e dalla sottrazione del titolo, evitando che altri riescano a servirsi dell’assegno rinvenuto  sottratto. Ecco le più ricorrenti. Sbarratura: consiste nel tracciare
due sbarre parallele sulla parte anteriore dell’assegno. La banca di chi ha emesso l’assegno sbarrato può pagarlo solo ad un suo cliente (ossia un suo correntista) o ad un’altra banca, rendendo così difficoltoso, in
caso di smarrimento o furto, l’incasso da parte di una persona non legittimata. Tale clausola, peraltro, non impedisce la circolazione dell’assegno e potrà accadere che l’assegno rubato o smarrito passi dalle mani del ritrovatore o del ladro, attraverso successive girate, a quelle di chi, in buona fede, lo cede ad una banca conosciuta. La sbarratura dell’assegno può essere generale, quando tra le due sbarre non viene apposta alcuna indicazione. In questo caso la banca non lo pagherà se chi lo presenta non è un cliente proprio o di altra banca. Si dice, invece, sbarratura speciale quando tra le due sbarre è indicato il nome di una determinata banca. In tal caso l’assegno dovrà essere presentato esclusivamente alla banca indicata fra le sbarre e nessuno potrà incassare l’assegno allo sportello di altra banca. Con lo sbarramento, dunque, il pagamento
del titolo avviene con particolari cautele e maggiori garanzie. La sua circolazione, però, potrà essere esclusa solo apponendo la clausola di non trasferibilità. Con l’indicazione “non trasferibile”, infatti, si impedisce la circolazione dell’assegno, che potrà essere incassato solo ed esclusivamente dalla persona indicata.
Ovviamente, perché tale clausola risulti efficace, deve essere assolutamente indicato il nome del beneficiario.
Pres. Antonio Cardella Uni. Naz. Consumatori TdG
 
Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 15 dicembre 2010