IL CONSUMATORRE

Capita spesse che una cartella esattoriale arrivi al genitore defunto. In questo caso l’errore più comune dei familiari è di accettare la cartella e di non respingerla facendovi mettere dal messo notificatore la dizione
“destinatario defunto”. A questo punto la cartella ritorna all’ufficio mittente. Se si tratta di una sanzione amministrativa non fiscale, per esempio una contravvenzione stradale, la cartella deve essere archiviata perché l’art. 7 della legge 689/1981 vieta espressamente la trasmissibilità di ogni sanzione amministrativa agli eredi. Se invece si tratta di un tributo o del bolle auto, l’ufficio tributario dovrebbe verificare se ci sono eredi che hanno effettivamente ereditato, poiché la legge consente di rivalersi su uno qualsiasi di essi. Intanto, però, l’ufficio mittente deve riformulare la cartella, decurtando le sanzioni in quanto il decreto legislativo 472/1997 ha stabilito
che gli eredi devono pagare l’importo delle tasse eventualmente evase dai defunti, ma non le sanzioni e le soprattasse. Se l’ufficio mittente non riformula la cartella, bisogna inviare allo stesso, e per conoscenza all’esattoria comunale, una raccomandata a.r., allegando fotocopia della cartella stessa e chiedendo la corretta riformulazione senza le sanzioni. In ogni caso, poiché l’art. 474 del Codice Civile stabilisce che l’accettazione
dell’eredità può essere espressa o tacita, compete al presunto erede dimostrare che non ha ereditato nulla. Attenzione, però, perché si tratta di una prova diabolica. Pertanto, anche se non esiste alcun bene da ereditare, bisognerebbe fare una rinunzia all’eredità al cancelliere del tribunale civile. Per rinunziare all’eredità, anche se è inesistente, c’è tempo dieci anni e l’art. 521 del Codice Civile stabilisce che la rinunzia è retroattiva e, quindi, si può opporre a qualsiasi pretesa del fisco o di eventuali creditori.
Pres. Antonio Cardella
Uni. Naz. Consumatori TdG
Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 3 marzo 2010