Un’importante legge, in tema di efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, è la n.150 del 7 giugno 2000, che disciplina le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. Tale legge Giustizia-Toghe

ha introdotto delle figure che risultano, oggi, familiari ai cittadini, soprattutto se rapportate all’ente comunale. Tra queste figure ricordiamo quella del portavoce, che coadiuva l’organo di vertice dell’amministrazione pubblica, rappresentato, nell’ambito del comune, dal sindaco. Il portavoce, che può essere anche esterno all’amministrazione, è chiamato a svolgere “compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione”. La legge suddetta, peraltro, stabilisce che chi ricopre la carica di portavoce non può, per tutta la durata dell’incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
Al portavoce viene attribuita un’indennità, nei limiti delle risorse disponibili, appositamente iscritte in bilancio, di ciascuna amministrazione. L’attività del portavoce si distingue da quella dell’ufficio per le relazioni con il pubblico, in quanto quest’ultimo si rivolge direttamente ai cittadini, singoli e associati. Per le funzioni svolte, invece, più vicino alla figura in esame è l’ufficio stampa, che cura essenzialmente i rapporti con i mezzi di comunicazione di massa. Va detto, però, che mentre il portavoce è espressione dell’organo di vertice dell’amministrazione, ad esempio, nel caso del comune, il sindaco, l’ufficio stampa rappresenta l’intera amministrazione.
Alessandro e Giovanni Gentile

Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 17 giugno 2015