La cronaca politica ci porta ad apprendere, non di rado, notizie di norme giuridiche introdotte nel nostro ordinamento attraverso i c.d. “decretilegge”. Cosa sono i decreti-legge? E’ noto come la funzione legislativa appartenga, a livello nazionale, al Parlamento; ciò in base a quanto previsto dalla Costituzione. Proprio la AvvocatoLibro

Costituzione, all’art. 77 comma 2, stabilisce che in determinati casi il Governo possa emanare atti che abbiano valore di legge ordinaria (ossia non di rango costituzionale): sono, questi, i “casi straordinari di necessità e d’urgenza”, che legittimano il Governo ad adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, i quali, però, devono essere presentati alle Camere per essere, appunto, convertiti in legge. Sempre l’art. 77 della Costituzione stabilisce, poi, al comma 3, che detti decreti “perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.”. Il dettato costituzionale è, a riguardo, abbastanza chiaro; nel senso che confina la decretazione d’urgenza ad ipotesi eccezionali, stante il fatto che la funzione legislativa spetta, come ricordato, al Parlamento. La prassi di un po’ tutti i governi fin qui succedutisi in Italia è stata, tuttavia, ben altra, dato che il ricorso ai decreti-legge è stato, ad onta del dettato costituzionale, di tale frequenza da apparire quasi normale. Di qui i molteplici richiami di vari presidenti della Repubblica a rispettare quanto stabilito dalla Costituzione, al fine di scongiurare quello che, sino ad oggi, è stato un vero e proprio abuso della decretazione d’urgenza. Richiami, però, sino ad oggi, rimasti inascoltati. C’è da augurarsi, allora, che a seguito della riforma delle Camere, che dovrebbe portare ad uno snellimento dell’iter legislativo, i decreti-legge diventino davvero l’eccezione alla regola.
Alessandro e Giovanni Gentile

Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 25 marzo 2015