AVVOCATI DEL DIAVOLO

I lettori della nostra rubrica ricorderanno che, per il passato, ci siamo soffermati sul reato di diffamazione, in modo particolare sulla diffamazione a mezzo stampa. Detto reato, come noto, deve essere valutato in relazione all’esercizio del diritto di cronaca, in quanto una notizia, quand’anche discrediti la reputazione altrui, può essere riportata in maniera del tutto legittima, purché vengano rispettati determinati parametri. Ancora una volta, allora, giova ricordare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione proprio in relazione alla diffamazione a mezzo stampa, laddove ha fissato, appunto, i parametri il cui mancato rispetto espone senz’altro a responsabilità penale per il reato in questione. Innanzitutto, una notizia deve rispondere al vero, non essendo concesso all’autore di un articolo di giornale di riferire circostanze false. Una notizia vera, tuttavia, deve essere riferita in maniera corretta: è, questo, il c.d. “obbligo di continenza”, in base al quale il giornalista è tenuto a riportare la notizia attraverso l’utilizzo di espressioni che non siano astrattamente offensive, ossia lesive a prescindere dal contesto in cui sono inserite. Una notizia, tuttavia, sebbene veritiera e riportata in maniera corretta deve essere anche di pubblico interesse: deve sussistere un interesse da parte della collettività ad apprendere quanto viene riportato dall’articolo di giornale, tale, cioè, da giustificare che quel fatto venga reso pubblico. Il mancato rispetto di queste regole determina inevitabilmente la commissione del reato di diffamazione; l’osservanza di questi parametri dovrebbe, invece, garantire sufficiente tutela all’autore dell’articolo, anche se, ovviamente, occorre sempre distinguere caso per caso, in quanto, per esempio, proprio la Cassazione ha stabilito che un articolo che rispetti questi criteri, ma che, tuttavia, ometta di riferire circostanze rilevanti può fuorviare il lettore, determinando una cattiva informazione e assumendo, quindi, carattere diffamatorio.
Alessandro e Giovanni Gentile

Articolo pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 25 luglio 2012