Piano Costituzionale

(a) Torre del Greco – La Corte dei Conti rientra, sul piano costituzionale, tra gli organi ausiliari del Governo e le sue funzioni vengono elencate agli articoli 100 e 103 della Costituzione della Repubblica Italiana. Quest’organo esercita , oltre ad una serie di attività di controllo, una funzione giurisdizionale in materia di giudizi di responsabilità dei pubblici funzionari per il danno recato alle amministrazioni pubbliche statali, locali e regionali. Tali competenze si estrinsecano nella possibilità per la Corte dei Conti di giudicare agenti contabili, amministratori e funzionari pubblici per tutte le vicende concernenti comunque la gestione di risorse pubbliche. Tale azione viene esercitata dal Procuratore generale competente presso le Sezioni regionali della Corte dei Conti, alle quali è possibile a tutti inviare un esposto. Sarà poi discrezione del procuratore attivare o meno l’azione di responsabilità. L’esposto alla Corte dei Conti va configurato come una denuncia (più correttamente una segnalazione), con la quale si fanno presenti a quest’organo ausiliario le presunte irregolarità nella gestione del denaro pubblico. Tutti i cittadini possono presentare quest’esposto (ma solitamente se ne occupa, o quanto meno dovrebbe farlo, l’opposizione consiliare) indicando, in maniera più completa possibile, quali irregolarità avrebbero commesso amministratori e funzionari pubblici. Sarà poi la Corte a giudicare su eventuali responsabilità, non solo degli impiegati pubblici, ma anche di coloro i quali ricoprono cariche elettive. Affinché tale responsabilità venga riconosciuta, è necessario che il soggetto abbia causato un danno pubblico risarcibile a causa della sua condotta dolosa o gravemente colposa. Quando la responsabilità amministrativa tiene riconosciuta, il soggetto è tenuto a risarcire personalmente lo Stato del danno arrecato.
Angelo Confuorto 
Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea in edicola il 4 maggio 2011