La norma

In base alle norme vigenti le Regioni sono, come ormai noto, gli enti ai quali è attribuita la competenza in materia di sanità, ossia la cura della salute dei cittadini. Occorre ricordare, però, che il sindaco può, nelle vesti di autorità sanitaria locale, adottare delle misure finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica. Come stabilisce, infatti, l’art. 117 del decreto legislativo 112 del 1998, “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”. Come si può leggere, l’intervento del sindaco presuppone il carattere locale dell’emergenza, ossia una situazione limitata all’ambito territoriale di un singolo comune. La stessa norma prevede, poi, che, laddove la situazione di emergenza riguardi il territorio di più comuni, ciascun sindaco adotti le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1 (Stato e Regioni).
Alessandro Gentile
 
Articolo già pubblicato sull’edizione cartacea il 26 ottobre 2011