La Corte di Appello di Napoli con decreto ha rigettato il reclamo proposto dai precedenti Curatori del Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione s.p.a. condannando “i reclamanti, in solido, al pagamento in favore di Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione s.p.a., della metà delle spese del presente giudizio”. lo fanno sapere l’attuale Comitato dei creditori
 Fallimento Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.
, tramite una nota ufficiale.

In particolare la Corte ha evidenziato che “le spese urgenti di cui si discute riguardano interventi non urgenti che a pieno titolo rientrano nell’ambito degli atti di straordinaria amministrazione il cui compimento, ai sensi dell’art. 35, comma 1, l.f., richiede l’integrazione dei poteri del curatore mediante l’autorizzazione del CdC, con la conseguenza che l’omesso coinvolgimento del CdC vale certamente a connotare in termini di illegittimità l’operato della CF, senza necessità di esaminare le ulteriori censure mosse dal Tribunale (circa la rimessione all’arch. Girard della scelta delle ditte esecutrici dei lavori e della stima di congruità dei relativi prezzi), che restano assorbite”.

Precisa, inoltre, la Corte che l’autorizzazione del Comitato dei Creditori non può essere sostituito dalla autorizzazione del GD al prelievo delle somme che si colloca su un piano diverso ed anzi “l’autorizzazione del GD al prelievo di somme … rappresenta quasi un atto dovuto a fronte della richiesta della CF e della documentata esecuzione da parte di terzi di interventi a beneficio di beni della procedura”.



Ed ancora afferma la Corte che “La gravità e la rilevanza dell’addebito sopra evidenziato non consente di ritenere la decisione censurata arbitraria, immotivata o illogica, per cui il reclamo va senz’altro rigettato, senza necessità per questa Corte di soffermarsi ad esaminare le ulteriori specifiche contestazioni sull’operato della curatela parimenti oggetto di impugnazione” (parere per le azioni di responsabilità e gestione del piano di riparto).

Tale provvedimento non è impugnabile con ricorso per Cassazione.